martedì 23 marzo 2010

NON BUTTATE NELL'IMMONDIZIA I VOSTRI SOLDI

Pubblicato da ultimoutopico.blogspot.com




Anche tu che leggi, probabilmente, sei costretto a pagare una tassa "sporca' ma, soprattutto, assolutamente non dovuta! La Corte di Cassazione, in linea con l'orientamento comunitario, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, e' una tassa e non una tariffa: la tariffa di igiene ambientale (TIA) mantiene infatti la natura pubblicistica propria
della vecchia Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU).Essendo, dunque, una tassa è inapplicabile su di essa un altro tributo come l'IVA. Controlla attentamente la bolletta: se ti è stata applicata l'Iva (nella misura del 10%) sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti, puoi richiederne il rimborso immediato!! Ad esempio, se paghi una tassa di 900 euro l'anno, il tuo Comune ti sta sottraendo 90 euro di IVA illegittima che, moltiplicati per 10 anni (il massimo che puoi richiedere), sono 900 euro buttati nell'immondizia!
Se fosse una tariffa l'Iva sarebbe applicabile, ma essendo una tassa questo non e' legittimo!
SE HAI PAGATO L'IVA SULLA TASSA SUI RIFIUTI, ORA LA PUOI RECUPERARE!
Questa IVA al 10% non doveva e non deve essere pagata, e ora può essere recuperata attraverso il ricorso alle Commissioni tributarie.
In definitiva controlla subito se nella fattura viene chiesto il pagamento dell'IVA: SE VIENE INDICATA UNA SOMMA A TITOLO DI IVA, ALLORA PUOI AGIRE!

Questo è il modello
Spett.le Comune di________________________
_________________________________
_________________________________
Raccomandata A/R
Spett.le_________________________________
_________________________________
_________________________________
Raccomandata A/R
Oggetto: richiesta di rimborso dell’IVA relativa al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale/ Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani.
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________, nato/a a __________________________________, il________________________________, C.F.:__________________________________e residente in__________________________, Via/P.zza ____________________________________ numero________ cap.____________,
in qualità di :
• _________________________ dell’immobile sito in __________________________, Via/P.zza______________________________________________n.______________, iscritto al Catasto del Comune di___________________________________, Sezione___________________, Foglio___________, Particella_____________, Sub___________, Zona____________, Categoria___________, Classe___________;
PREMESSO CHE
ha regolarmente corrisposto per i/il suddetti/o immobili/e la TARSU/TIA comprensiva di Iva al 10%, come da fatture allegate alla presente.
Con la Sentenza numero 238/2009 la Corte Costituzionale nel rilevare la natura tributaria di TARSU e TIA, in particolare: “7.2.3.6. – […] Non esiste, del resto, una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti […]. Se, poi, si considerano gli elementi autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA, entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei «diritti, canoni,
contributi» che la normativa comunitaria (da ultimo, art. 13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006; come ribadito dalla sentenza della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07) esclude in via generale dall'assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità».”
ha di fatto inequivocabilmente escluso l’imponibilità ai fini IVA di codesta Tassa o Tariffa.
Ne consegue che l’Iva addebitata al sottoscritto e documentata dalle fatture in allegato risulta indebitamente corrisposta quindi
CHIEDE
1. Il rimborso di quanto versato e non dovuto come da tabella riepilogativa allegata, con riferimento agli ultimi dieci anni, oltre agli interessi legali decorrenti dal giorno dei singoli pagamenti;
2. l'immediata cancellazione dalle future fatture e dai ruoli della suddetta voce nonché la comunicazione alla società di riscossione ai fini dell'eventuale sgravio.
Si rimane in attesa di un Vostro riscontro, entro e non oltre novanta giorni dal ricevimento della presente, con l’avvertimento che, decorso inutilmente tale termine, il sottoscritto si vedrà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
La presente vale ad ogni effetto di legge quale formale diffida e messa in mora, anche ai fini interruttivi della prescrizione.
_________________________, lì _________________
Firma

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